NORMA 

Dal 1° Gennaio 2018 la norma mette in atto la direttiva europea 2014/94/Ue che stabilisce i requisiti minimi di costruzione di infrastrutture per i combustbili ‘alternativi’ comprendendo i punti di ricarica per i mezzi elettrici. Si è provveduto quindi a modificare l’articolo 4 del Dpr 380/2001 ossia viene modificato il testo unico dell’edilizia: i comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo che per il conseguimento del titolo abilitativo sia obbligatoriamente prevista la predisposizione per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

L’OBBLIGO DELLA PREDISPOSIZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE SUSSITE PER:

  1.  tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione di superficie superiore a 500 m
  2.  gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  3.  fabbricati già esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia di 1° livello (intervento che coinvolga almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico).

NUMERO DI PUNTI DI RICARICA OBBLIGATORI

1) l’impianto di ricarica deve poter permettere la connessione auto elettrica–>colonnina di ricarica da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto;

2) per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative: N° spazi a parcheggio e box auto dotati di colonnina = 20% del totale di parcheggi/box auto;

In caso di mancato ‘allineamento’ da parte dei comuni, il testo unico edilizia prevede che le Regioni si sostituiscano ai comuni e facciano decadere i titoli edilizi rilasciati per edifici non costruiti seguendo le regole, in base alle proprie leggi regionali.

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OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA NEGLI EDIFICINORMADal 1° Gennaio 2018 la norma mette in atto la…

Pubblicato da 2D progetti su lunedì 28 maggio 2018

 

23/03/2018