Secondo il DLgs 28/11, Allegato 3, comma 3, negli “edifici nuovi” o sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono essere installati impianti per produrre energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili aventi potenza P ≥ S/K (kW) dove:
S (m2) è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno
K (m2/kW) è un coefficiente variabile con la data di richiesta del titolo edilizio:
– K = 80 dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
– K = 65 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
– K = 50 dal 1° gennaio 2017.

Per gli edifici pubblici il valore minimo di potenza P è aumentato del 10%.

N.B.
Si richiede un “impianto per produrre energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili” e non necessariamente un impianto fotovoltaico. Un edificio potrebbe avere quindi un generatore eolico oppure una piccola turbina idraulica se dispone di un corso d’acqua.
Un edificio è “nuovo” quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata dopo il 29/3/2011.
La ristrutturazione è considerata “rilevante” in caso di:
– demolizione e ricostruzione dell’edificio (anche in manutenzione straordinaria);
– ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro di un edificio di superficie utile superiore a 1000 m2 .

L’obbligo non si applica agli immobili storici e artistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto dello stesso implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto.
I moduli fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nel tetto, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Impianti Termotecnici

Secondo il DLgs 28/11, gli impianti di produzione di energia termica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono essere progettati e realizzati in modo da coprire (tramite il ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili):

1) il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria;

2) la seguente percentuale del totale dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, variabile con la data di richiesta del titolo edilizio:
– il 20% dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
– il 35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
– il 50% dal 1° gennaio 2017.

Le suddette percentuali sono aumentate del 10% per gli edifici pubblici e dimezzate nelle zone A ossia “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Il DLgs 28/11 precisa che è vietato coprire il suddetto fabbisogno termico mediante impianti fotovoltaici (o altri impianti che producano esclusivamente energia elettrica) che alimentino a loro volta impianti per la produzione di acqua calda, il riscaldamento o il raffrescamento.
Si sottolinea, infine, che l’obbligo riguarda gli edifici e non le singole unità immobiliari di un edificio.

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23/03/2018