Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio”, che introduce un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il Decreto Legge è entrato in vigore alla data di pubblicazione, tuttavia dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, cosa che potrà comportare modifiche e integrazioni nonché l’emanazione di decreti attuativi che spiegheranno nel dettaglio tutto l’iter lavorativo e burocratico.

 

1) CHI SONO I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

Le disposizioni contenute si applicano agli interventi effettuati:

– dai condomini;

– dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

– dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

– dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

“Le disposizioni non si applicano, agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Quindi sì a prime case oppure seconde case se sono in condominio e viene ristrutturato l’intero condominio.

 

2) IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO?

Il contributo consiste in una detrazione IRPEF del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (5 anni – 1 rata all’anno).

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per lo smaltimento degli impianti, il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

 

3) QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMISSIBILI?

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi;

 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (di cui al comma 5 gazzetta ufficiale) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 gazzetta ufficiale), ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

d) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai punti a), b) o c). 

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere (d – “interventi di ristrutturazione edilizia”), (e – “interventi di nuova costruzione”) ed (f – “interventi di ristrutturazione urbanistica”), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 

e) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici se fatti congiuntamente agli intervenenti dei punti a), b) o c);

 

f) l’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (qui un elenco esaustivo) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi dei punti a), b) o c). Da qui la possibilità di detrarre l’intervento di sostituzione infissi al 110% ma solo se contestualmente ai punti sopracitati.

 

La detrazione di cui ai punti d) ed e) è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

 

4) CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA O SCONTO SUL CORRISPETTIVO

É prevista la possibilità di cedere il tuo credito all’impresa che effettua i lavori, alle banche o agli istituti finanziari.

Di seguito riportiamo le informazioni contenute nel decreto legge, tuttavia, in questo momento, riteniamo non ci siano ancora disposizioni chiare in merito.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

– per gli interventi a), b), c) del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

–  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

–  per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si applicano per le spese relative agli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio;

– efficienza energetica;

– adozione di misure antisismiche;

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

– installazione di impianti fotovoltaici;

– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante.

 

5) SISMABONUS

In deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell’art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

 

6) ESEMPIO CRONOLOGICO ITER PRATICA 110%

L’iter lavorativo, in attesa dei decreti attuativi chiarificatori, sarà questo:

1) VALUTAZIONE PRELIMINARE: prima valutazione degli interventi richiesti dal cliente e confronto con quelli richiesti dalla normativa

2) VALUTAZIONE TECNICA: APE pre-intervento e valutazione tecniche economiche

3) Se si rispettano le condizioni per accedere all’ecobonus allora si procede con il PROGETTO che prevede il progetto esecutivo, le pratiche necessarie per l’inizio dei lavori (SCIA,DIA, ecc.) ed eventuali altri permessi.

4) ESECUZIONE DEI LAVORI

5) CERTIFICAZIONE DEI LAVORI: verranno eseguite una verifica tecnica dei lavori realizzati e una verifica di congruità dei costi.

6) ASSEVERAZIONE FINE LAVORI: APE post-intervento

7) TRASMISSIONE ALL’ENEA

8) ACQUISIZIONE DEL CREDITO O CESSIONE DEL CREDITO

 

LINK DI RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

In particolare TITOLO VI – articoli 119-120-121