Nel 2016 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha rivelato l’intenzione di identificare i clienti del sistema elettrico cosiddetti “nascosti“; cioè dei clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

Con la delibera 276/2017/R/eel ”Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi a seguito del decreto-legge milleproroghe 2016“, pubblicata il 21 aprile 2017, l’Autorità ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell’Autorità a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, dando seguito al documento di consultazione 653/2016 e stabilendo i meccanismi di autodichiarazione per la regolarizzazione delle posizioni nascoste, il sistema di controlli e le sanzioni per gli inadempienti.

La Delibera 276/2017/R/eel dispone, in pratica, che ad ogni “unità di consumo” deve corrispondere un “utente finale” (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza SEESEU-A, SEESEU-C, altri sistemi esistenti ASE  e altri sistemi di produzione ASAP).

DEFINIZIONE UNITÀ DI CONSUMO (UC):

Da norma:
“Insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.

È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;

– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;

– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”.

DEFINIZIONE UNITÀ IMMOBILIARE

La normativa catastale definisce l’Unità immobiliare come ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati, ovvero un’area che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale e quindi rappresenta un cespite indipendente.

L’unità immobiliare è quindi identificata attraverso tre diversi parametri:

– è un’entità fisica: un intero fabbricato (convitto, scuola, ecc.), ovvero una porzione di fabbricato (appartamento, negozio, ecc.), ovvero un insieme di fabbricati (opificio, caserma, ospedale costituito da diversi padiglioni, ecc);

– è un’entità giuridica: appartenenza ad uno stesso proprietario inteso come ditta catastale;

– è un’entità economica: cespite indipendente, inteso come minimo perimetro immobiliare avente capacità di produrre un reddito indipendente e quindi avente autonomia funzionale e reddituale.

In generale l’Unità di Consumo (UC) coincide con l’Unità Immobiliare.

Qualora vi sia un’unica unità immobiliare in cui persone distinte svolgano attività distinte, essa costituisce un’unica unità di consumo e il sistema elettrico identifica un solo cliente finale. L’unico cliente finale fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che operano all’interno della stessa unità immobiliare: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.

In alcuni casi più unità immobiliari possono comunque essere accorpate in un’unica unità di consumo.

I clienti finali “nascosti” sono quindi, ripetendo, clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) in quanto condividono un POD con altri clienti finali e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA

È attualmente in corso un’azione di razionalizzazione sistemica finalizzata a fare in modo che tutti i clienti finali e tutti i produttori siano correttamente identificati e, qualora non direttamente connessi a una rete elettrica riconosciuta (cioè rete pubblica o SDC), rientrino in una configurazione ammessa.

Con le deliberazioni 276/2017/R/eel e 894/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto quanto segue:

  • ai fini della corretta individuazione dei clienti finali del sistema elettrico si deve fare riferimento alla definizione di “unità di consumo” di cui al TISSPC e al TISDC;
  • i clienti finali “nascosti” sono tenuti ad auto-dichiararsi entro il 30 giugno 2018(il termine dell’1 ottobre 2017 è stato quindi prorogato), richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente oppure (se ne ricorrono i presupposti) richiedendo all’Autorità l’identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;

Da un punto di vista operativo si consiglia di procedere in questo modo: 

1- Organizzare un incontro tra le imprese definite “clienti nascosti” e l’impresa che ha attualmente la titolarità del POD e la gestione della rete elettrica privata. Il provvedimento interessa principalmente i “clienti nascosti” in quanto sono loro a non essere in regola e quindi soggetti a sanzioni, ma ovviamente anche l’impresa titolare del POD è coinvolta nella scelta perché gli allacciamenti (ed eventuali modifiche all’impianto interno) sarebbero da realizzare sulla sua proprietà, quindi è necessario un accordo tra le parti.

2- E’ necessario che il cliente nascosto invii formale richiesta di connessione al gestore di rete territorialmente competente (distributore) entro il 30 giugno 2018. Per effettuare la richiesta il locatario dovrà contattare il distributore e chiedere i moduli necessari per una nuova connessione. A volte è possibile fare una richiesta cumulativa. Consigliamo di specificare la situazione in modo tale che il distributore sappia come intervenire nel modo più adatto.

3- Successivamente il distributore valuterà se effettuare una nuova connessione attraverso rete pubblica oppure continuare ad alimentare l’utente attraverso la rete privata già presente (attribuendo un POD “virtuale” al cliente finale).

SANZIONI

Il cliente finale nascosto che regolarizza la posizione entro il 30 giugno 2018, dovrà pagare un conguaglio solo se non fa parte di un sistema che avrebbe potuto essere classificato come SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) o SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi). Se il CFN non si auto-dichiara e viene scoperto paga il conguaglio maggiorato del 30% in ogni caso. L’Autorità può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra.

Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.

Nel caso in cui il CFN abbia il proprio consumo energetico coperto dalla produzione fotovoltaica ci saranno delle stime per calcolare quanta della quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto venga autoconsumata solo dal cliente finale nascosto. Esso pagherà gli oneri generali di sistema anche su questa quota.

 

CLIENTI FINALI “NASCOSTI”Nel 2016 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha rivelato…

Pubblicato da 2D progetti su lunedì 28 maggio 2018

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